logo

STATUTO DEL CRIVA, Circolo di Ricerca Internazionale Voce Analisi

Fondato da Claire Gillie, il centro di Ricerca Voce-Analisi ha come finalità la condivisione su scala nazionale ed internazionale dei lavori e delle ricerche -sia epistemologici sia clinici- aventi come oggetto la voce e la psicoanalisi. Si tratta di far dialogare degli psicoanalisti con degli esperti sulla voce provenienti da altri settori concettuali intorno a questo "oggetto voce" e alla pulsione invocante, e di esaminare le manifestazioni somatiche che testimoniano il fallimento del legame corpo/voce/linguaggio. Si tratta nello stesso tempo di prendere in considerazione le forme di una clinica del soggetto nella loro diversità, dal momento che i sintomi vocali e le patologie della voce possono facilitare la messa in luce del significato inconscio e della funzione pulsionale. l'obiettivo di questa tessitura è quello di ripensare la clinica delle patologie vocali e l'antropologia psicoanalitica del corpo vocale dove si inserisce il richiamo del soggetto dell'inconscio, analogamente alle forme culturali ed artistiche che esso genera.

La finalità di questa associazione è di far lavorare in sinergia i campi e le pratiche "locali" della voce, intervenendo la psicoanalisi come problematizzazione che rende possibile un'ansia psicopatologica, ma anche una comprensione di questa realtà antropologica centrale e complessa quale è la voce.

 

Articolo 1 : Constituzione

Tra i firmatari del presente statuto, designati come membri fondatori, viene istituita un'Associazione regolamentata dalla legge del 1 Luglio 1901 e dal decreto del 16 Agosto 1901, il suddetto statuto è stato approvato da una decisione assembleare in data 21/03/2019.

Articolo 2 : Denominazione

L'Associazione viene denominata: Circolo di Ricerca Internazionale Voce-Analisi e ha la sigla CRIVA.

Articolo 3 : Oggetto

L'Associazione ha come oggetto la ricerca e la formazione nell'ambito della voce e della psicoanalisi.

Articolo 4 : Mezzi

L'associazione possiede i seguenti mezzi in particolare per realizzare il suo scopo

1) L'organizzazione dei convegni, dei seminari di formazione e dei gruppi clinici

2) la creazione di gruppi di lavoro nei diversi poaesi interessati alle finalità dell'associazione

3) La pubblicazione e/o la diffusione con ogni mezzo delle ricerche realizzate e/o in corso

4) La vendita, permanente o occasionale, di tutti i prodotti o servizi che rientrano nell'ambito della sua finalità o che ppotrebbero contribuire alla sua realizzazione

Articolo 5: Sede legale

La sede legale è definita al 33 di rue de Faubourg Montmartre, 75009, Parigi, Francia.
Essa potrà essere trasferita in qualunque luogo su decisione dei membri dell'ufficio.

Articolo 6 : Durata

L'Associazione viene costituita a tempo illimitato a partire dalla pubblicazione del presente statuto sulla gazzetta ufficiale.

 Articolo 7 : Membri ed Associati

a) Tipologie di membri

1) Sono designati membri fondatori le persone di cui all'articolo 1.

2) Sono membri attivi le persone che partecipano attivamente al fun zionamento dell'Associazione ed alla realizzazione del suo scopo.
Per diventare membri attivi dell'Associazione bisogna avere l'approvazione dell'ufficio di
presidenza la cui decisione in materia è discrezionale.

3) I rappresentanti all'estero:
Sono membri approvati dall'ufficio al fine di rappresentare il CRIVA nei loro rispettivi
paesi.

b) Associati

Sono associati le persone che beneficiano delle prestazioni dell'Associazione e che prendono parte ai suoi lavori.

c) Perdita della qualità di membro

Il titolo di membro viene perso per:

1) Dimissioni notificate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente dell'Associazione.

2) Decesso.

3) Espulsione dichiarata dall'ufficio per motivi gravi, l'interessato/a essendo stato precedentemente sollecitato/a a presentare le sue obiezioni conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

4) L'espulsione diretta per il mancato pagamento della quota annuale, dopo tre solleciti risultanti senza successo e dopo che l'interessato/a sia stato/a invitato/a a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a fornire delle spiegazioni.

 d) Quota associativa annuale

I membri e gli associati ottemperano ad una quota annuale il cui montante è definito dall'ufficio direttivo il quale ne definisce ugualmente la periodicità. Su espressiva domanda ed in base alle motivazioni l'ufficio potrà esonerare dal pagamento qualsiasi associato così come i rappresentanti esterni del CRIVA.

Articolo 8 : Risorse

Le risorse dell'Associazioine sono composte da:

a) Le quote dei membri e degli associati.

b) Le sovvenzioni di Stato, delle regioni, dei dipartimenti, dei comuni e dei loro enti pubblici.

c) Donazioni manuali e donazioni da enti di utiliotà pubblica.

d) Introiti derivanti dalla vendita di beni o da prestazioni fornite dall'Associazione, e da qualsiasi altra risorsa non espressamente esclusa dalla legge o dalle regolamentazioni.

Articolo 9 : Consiglio d'amministrazione

a) Composizione

Il consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 8 membri e da un massimo di 15.
Esso comprende alcuni membri "di diritto" ed alcuni altri eletti.
I membri di diritto sono i membri fondatori. Gli altri membri vengono eletti durante l'assemblea generale ordinaria per una durata di 3 anni.
Per essere eleggibili i membri attivi devono essere iscritti all'Associazione da almeno 3 anni, essere in regola con il pagamento della quota entro la data limite fissata per la presentazione delle candidature ed aver fatto pervenire la loro candidatura alla sede legale dell'Associazione al più tardi un mese prima della data dell'assemblea generale.
I primi membri del consiglio di amministrazione sono stati designati dall'assemblea generale costitutiva del 21 marzo 2019; loro esercitano le loro funzioni per una durata di 3 anni. Allo scadere di questo periodo l'assemblea generale designa i membri eletti per una durata di altri 3 anni.

I membri uscenti possono venire rieletti.

I compiti degli amministratori cessano con le dimissioni, la perdita della qualità di membro dell'associazione, la revoca pronunciata dall'Assemblra generale ordinaria esclusivamente per motivi gravi o infine, la dissoluzione dell'Associazione.

I membri di diritto del consiglio di amministrazione non sono revocabili dall'assemblea generale.

 b) Poteri

Il consiglio di amministrazione detiene il maggior potere nella gestione, direzione ed amministrazione dell'Associazione con riserva di quei poteri riservati da statuto all'assemblea generale ed in particolare:

1) Definisce la politica e gli orientamenti generali dell'associazione.

2) Decide riguardo all'acquisizione ed alla cessione di tutti i beni mobili ed oggetti di arredo.

3) Prende in affitto ed acquisisce tutti gli immobili necessari alla realizzazione dello scopo dell'associazione.

4) Controlla l'esecuzione del bilancio e chiude i conti a fine esercizio.

5) Si pronuncia riguardo all'esclusione dei membri per i motivi ed in base alle condizioni di cui all'articolo 7.

e) Funzionamento

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa e convocazione del presidente che fissa l'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione può deliberare validamente, qualunque sia il numero di amministratori presenti o rappresentati. In caso di pareggio di voti prevale quello del presidente.

Qualunque amministratore abbia un impedimento, può farsi rappresentare da qualcuno munito di potere speciale e questo scopo.

Articolo 10 : Ufficio di Presidenza

a) Composizione

L'ufficio di presidenza dell'Associazione è composto da:

- un presidente;

- uno o più vicepresidente/i;

- un segretario generale;

- uno o più segretario/ generale/i aggiunto/i;

- un tesoriere;

- un tesoriere aggiunto.

I membri dell'ufficio vengono eletti dal consiglio di amministrazione oppure scelti tra i membri dell'associazione, ad esclusione del Presidente che deve necessariamente essere un membro fondatore.4
Le funzioni dei membri dell'ufficio perdono potere con le dimissioni, la perdita di qualità di amministratore e la revoca da parte del consiglio di amministrazione, revoca la quale può intervenire solo per gravi motivi e nel rispetto dei diritti alla difesa.

I membri di diritto dell'ufficio non sono revocabili dal con siglio di amministrazione.

b) Poteri

L'ufficio assicura collegialmente la gestione corrente dell'Associazione e vigila sulla messa in opera delle decisioni prese dal con siglio di amministrazione.

c) Funzionamento

L'ufficio si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa e convocazione del presidente. La convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo, ma almeno un mese prima. L'ordine del giorno viene stabilito dal presidente.

Articolo 11 : Presidente

a) Caratteristiche

Il presidente riunisce i ruoli di presidente dell'ufficio, del consiglio di amministrazione e dell'associazione.

b) Poteri

Il presidente assicura la gestione quotidiana dell'associazione. Agisce in nome e per conto dell'ufficio, del consiglio di amministrazione e soprattutto dell'associazione.

1) Egli rappresenta l'associazione in tutti gli atti della vita civile e possiede ogni potere a scopo di impegnarla. Può agire direttamente in giudizio per preservare gli interessi dell'associazione.

2) Egli convoca l'ufficio, il consiglio di amministrazione e le assemblee generali, fissa il loro ordine del giorno e presiede alle loro riunioni.

3) E' abilitato ad aprire tutti i conti in ogni istituto finanziario.

4) Esegue le decisioni adottate dal consiglio di presidenza e dal consiglio di amministrazione.

5) Egli può delegare per iscritto le sue facoltà e la sua firma nel caso vi sia un impedimento; può porre termine a tali deleghe in ogni momento.

Articolo 12 : Vice-presidente(i)

Il/i vice-presidente/i ha/hanno il compito di assistere il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, soprattutto nel caso in cui il CRIVA abbia delle diramazioni all'estero. 

Articolo 13: Segretario generale e segretario generale aggiunto

Il segretario generale vigila sul buon funzionamento materiale, amministrativo e giuridico dell'associazione. Redige o fa redigere sotto al suo controllo la stesura dei verbali delle riun ioni dell'ufficio, del consiglio di amministrazione e delle assemblee generali. Egli svolge o fa mettere in atto sotto il suo controllo le dichiarazioni alla prefettura, le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale nel rispetto delle disposizioni di legge o delle regolamentazioni.

Egli può essere assistito nelle sue funzioni da uno o più segretari generali aggiunti.

Articolo 14: Tesoriere e tesoriere aggiunto

Il tesoriere redige o fa redigere sotto il suo controllo i conti annuali dell'associazione. Egli si occupa del recupero delle quote annuali. Egli redige un resoconto finanziario che presenta insieme ai con ti annuali durante l'assemblea ordinaria annuale.

Egli procede al pagamento delle spese ed al recupero degli introiti.

Egli può procedere al pagamento delle spese ed al recupero degli in troiti dietro delegazione e sotto il controllo del presidente.

Egli può essere abilitato, su delega del presidente e sotto il suo controllo, ad aprire ed a gestire, in qualunque istituto di credito o finanziario, ogni conto ed ogni libretto di risparmio.

Può essere assistito nelle sue fun zioni da un tesoriere aggiunto.

Articolo 15 : Assemblee generali

a) Disposizioni comuni

1) Hanno accesso alle assemblee generali e partecipano ai voti esclusivamente i membri dell'associazione, ad esclusione dei semplici associati, puntuali nel pagamento della quota.

2) Ciascuno dei membri dispone di un voto per ogni votazione.

3) Le assemblee generali sono convocate dal presidente con almeno 8 giorni di anticipo. La convocazione con tiene l'ordine del giorno fissato dal presidente.

4) All'inizio di ciascuna riunione, l'assemblea generale chiamata a deliberare, procede alla composizione del suo organico di seduta composto almeno da un presidente e da un segretario.

5) Il presidente presiede le assemblee generali, espone i punti all'ordine del giorno e guida la discussione. In caso di impedimento il presidente può farsi sostituire da un vice-presidente.

6) Qualun que membro abbia un impedimento può farsi sostituire da un altro membro al quale venga conferito incarico speciale a questo scopo.

7) Viene stilato un verbale delle decisioni e dei propositi delle assemblee generali. I verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario di seduta; essi vengono ritrascritti in ordine cronologico sul registro delle delibere dell'associazione, siglati di lato paragrafo per paragrafo dal presidente. 

b) Assemblee generali ordinarie

1) Poteri

L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta lo si ritenga necessario su iniziativa del presidente.

L'assemblea generale ordinaria approva i conteggi dell'esercizio in chiusura, vota il preventivo e rende con to della gestione agli amministratori.

L'assemblea generale ordinaria procede all'elezione ed alla revoca degli amministratori

L'assemblea generale ordinaria delibera riguardo a tutte le questioni che figurano nell'ordine del giorno e non rientranti nella competenza esclusiva di un altro organo dell'associazione.

2) Quorum e maggioranza

L'assemblea generale ordinaria può deliberare con validità qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

c) Assemblee generali straordinarie

1) Poteri

L'assemblea generale straordinaria è indetta per procedere, su proposta del consiglio di amministrazione, alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e al devolvere dei suoi beni, alla fusione o alla trasformazione dell'associazione e alla creazione di una filiale, di un fondo di dotazione o di qualunque altra struttura avente un legame diretto con l'associazione.

2) Quorum e maggioranza

L'assemblea generale straordinaria può validamente deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Articolo 16: Il consiglio scientifico

Il consiglio scientifico è presieduto dal professore P.L. Assoun. E' composto da personaggi conosciuti in qualità di esperti e per la loro esperienza negli ambiti disciplinari dell'associazione.

Articolo 17: Il consiglio artistico

Il consiglio artistico è composto da persone conosciute per i loro talenti artistici. Esso partecipa ai lavori dell'associazione e propone ogni manifestazione artistica correlata al tema dell'associazione.

Articolo 18: Regolamento interno

Un regolamento interno elaborato dal presidente dell'associazione ed approvato dal consiglio di amministrazione, può precisare e completare, in caso di necessità, le disposizioni statutarie relative al funzionamento dell'associazione.
L'adesione allo statuto comporta a pieno titolo adesione al regolamento interno.

Articolo 19: Formalità

ciascuna modifica allo statuto va dichiarata alla Prefettura entro 3 mesi e sarà inscritta sul registro speciale previsto nel quadro delle disposizioni legali.

Statuto approvato dall'assemblea generale riunitasi in via straordinaria a questo scopo in data 21 Marzo 2019.
Redatto in 4 originali di cui uno sarà depositato alla prefettura e uno verrà conservato nella sede dell'associazione.

Attachments:
Download this file (Statuto CRIVA it.pdf)Statuto CRIVA it.pdf[ ]295 kB